Art. 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Consente la pubblicità informativa su titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzo e costi complessivi, secondo criteri di trasparenza e veridicità. Vieta i comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Precisa che la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio costituisce violazione deontologica.